LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
Sito internet curato dall'Avvocato Gianluca Teat
TESTI NORMATIVI FONDAMENTALI
Codice Civile
Il Codice Civile del 1942 costituisce ancora oggi una delle basi del nostro ordinamento giuridico lavoristico.
Infatti, grazie all'eleganza e alla sintesi propria delle definizioni sviluppate dai giuristi di altri tempi, contiene ancora oggi la nozione di giusta causa di licenziamento e di dimissioni. Diversamente dai «causidici» ministeriali di oggi, le parole dei giuristi di quegli anni erano poche, chiare e ben calibrate.
Il grande limite del Codice Civile: era figlio di una logica liberale ottocentesca che poneva datori di lavoro e lavoratori su un piano di parità formale, prevedendo il principio del recesso libero con riferimento a tutte e due le parti del rapporto di lavoro. In altre parole, non esisteva una forma di tutela contro i licenziamenti illegittimi se non nei limiti dei principi generali del diritto civile.
2118 c.c. Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato [c.c. 1373], dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso [c.c. 1750, 2948, n. 5].
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [c.c. 2751, n. 4; c.p.c. 545].
2119 c.c. Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto [c.c. 1373] prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto [c.c. 2103]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore [c.c. 2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda [c.c. 2111].
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