LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
Sito internet curato dall'Avvocato Gianluca Teat
RISOLUZIONE CONSENSUALE E NASPI
Cosa accade nell'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ovverosia, in altre parole, nel caso in cui datore di lavoro e lavoratore decidano, di comune accordo, di «porre fine» al contratto di lavoro? C'è la possibilità di ottenere l'indennità di disoccupazione NASPI?
L’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 22/2015 e l’art 2.2., lett A, della circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 stabiliscono che la NASPI è riconosciuta, oltre che nei casi di licenziamento, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nelle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966.
Più in dettaglio, quali sono i casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966 in cui il nostro Legislatore riconosce l’indennità di disoccupazione NASPI?
Tale ultimo articolo si riferisce unicamente ai casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (in cui rientrano il licenziamento per calo di commesse, ristrutturazione aziendale, sopravvenuta inidoneità psicofisica) intimato all’interno di aziende con più di quindici dipendenti. In tali casi, infatti il nostro Legislatore prevede una procedura speciale che culmina in un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Se viene raggiunto un accordo in questa ultima sede e lavoratore e datore di lavoro optano per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l’ex dipendente avrà diritto all’indennità di disoccupazione NASPI.
Cosa accade in tutti gli altri casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro?
Non è possibile chiedere tale indennità di disoccupazione nelle altre ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Chiarimento del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali
Sul punto è stata proposta di recente una richiesta di chiarimenti alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con nota del 12 febbraio 2016, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ha confermato e chiarito il seguente punto di diritto:
il soggetto disoccupato non ha diritto all’indennità di disoccupazione NASPI in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c. (dunque fuori dalla procedura di cui all’art. 7 Legge n. 604/1966 riservata alla imprese più grandi).
Conclusioni e suggerimento
Riassumendo: sì alla NASPI in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro all’interno della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in imprese con più di quindici dipendenti, no alla NASPI in ogni altra ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Pertanto, in tali ultimi casi in cui non è prevista l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, insistete durante le trattative col vostro datore di lavoro per un incentivo all'esodo abbastanza elevato!
Pagina modificata per l'ultima volta in data 1 maggio 2016