Licenziamento Nullo

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

 

Sito internet curato dall'Avvocato Gianluca Teat

LICENZIAMENTO NULLO

 

In quali casi il licenziamento è nullo?

 

L’art. 18 della Legge n. 300/1970 (Statuto Lavoratori) indica in quali casi il recesso datoriale è radicalmente nullo. Ciò si verifica nelle seguente ipotesi:

 

1) licenziamento discriminatorio ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 108/1990

 

2) licenziamento intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice delle Pari Opportunità (Decreto Legislativo n. 198/2006)

Il Legislatore presume che il licenziamento intimato nel periodo che va dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo la celebrazione dello stesso sia stato disposto per causa di matrimonio. Tale recesso datoriale è radicalmente nullo. (art. 35, commi 2 e 3, Codice delle Pari Opportunità).

 

3) licenziamento disposto in violazione dei divieti di cui all’art. 54, commi 1, 6, 7 e 9, del Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia di Tutela e Sostegno della Maternità e della Paternità, di cui al Decreto Legislativo n. 151/2001, e successive modificazioni

Più nello specifico, è vietato (e di conseguenza nullo) il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54, commi 1 e 5, Decreto Legislativo n. 151/2001).

Il comma 6 dell’art. 54 del sopra indicato Decreto stabilisce la nullità del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore, mentre il successivo comma 7 estende la stessa tutela al congedo di paternità.

Il comma 9 dell’art 54 del predetto Decreto, infine, prevede che è vietato licenziare anche il lavoratore-genitore che abbia ottenuto l’adozione o l’affidamento di un minore (fino a un anno dall’ingresso del bambino nel nucleo famigliare). Anche in tale caso il recesso datoriale è radicalmente nullo.

 

4) licenziamento riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 del codice civile.

 

La presente lista ha un carattere schematico e rappresenta una semplificazione. Infatti, esistono casi in cui è legittimo licenziare anche in alcune delle ipotesi sopramenzionate. Sul punto si rinvia al Breve Manuale Operativo in Materia di Licenziamenti, in quanto le problematiche giuridiche che si presetano non si prestano a una presentazione schematica all'interno di un sito internet.

 

Quali sono le tutele previste dall'ordinamento in caso di licenziamento nullo?

 

In tali ipotesi il Legislatore prevede la forma di tutela più completa. Infatti, il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati. Si tratta del regime sanzionatorio più pesante in quanto la nullità del licenziamento rappresenta il vizio più grave.

 

Pagina modificata per l'ultima volta in data 1 maggio 2016

 

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