LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
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LICENZIAMENTO INEFFICACE
Quando il licenziamento è inefficace?
In via di prima approssimazione, si può affermare che attualmente dottrina e giurisprudenza riconducono all’interno dell'ipotesi di inefficacia del licenziamento i seguenti casi:
1)licenziamento intimato oralmente (ad eccezione dei casi in cui è ammesso il licenziamento orale -si veda la pagina LICENZIAMENTO ASPETTI PROCEDURALI del presente sito-);
2) licenziamento non motivato o con motivazione apparente (ad eccezione dei casi in cui è ammesso il licenziamento ad nutum -si veda la pagina LICENZIAMENTO ASPETTI PROCEDURALI del presente sito-).
In via generale, è possibile affermare che l’inefficacia del licenziamento è un istituto i cui confini sono stati individuati dall’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Essa attiene a quei vizi derivanti dal mancato rispetto delle forme e procedure prescritte dalle legge per intimare il licenziamento. Il suo fondamento normativo risiede nell’art. 2, comma 3, della Legge n. 604/1966 che stabilisce che «Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace». I commi 1 e 2 dello stesso articolo prescrivono l’intimazione del licenziamento in forma scritta con la contestuale indicazione dei motivi.
In caso di licenziamento orale o senza indicazione dei motivi, il lavoratore deve comunque impugnare il recesso datoriale entro il termine di 60 giorni?
No, dottrina e giurisprudenza ritengono in via generale che, in caso di licenziamento orale o senza indicazione dei motivi, il lavoratore non sia tenuto a impugnare il recesso datoriale entro l'ordinario termine di 60 giorni (Cass. Sez. Un. n. 508/1999).
Data la centrale importanza di tale questione, in materia è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Interpello 25 marzo 2014, n. 12) che ha chiarito che
«in caso di licenziamento verbale o di fatto o senza comunicazione dei motivi, il licenziamento è inefficace (art. 2, comma 3, L. n. 604/1966), nel qual caso non si ritiene applicabile il termine di decadenza di 60 giorni che postula l’esistenza di un licenziamento scritto (sulle conseguenze, in relazione al requisito dimensionale, v. art. 18, commi 1 e 6, L. n. 300/1970). In tal caso, essendo il licenziamento tamquam non esset, il lavoratore può agire per far dichiarare tale inefficacia, contestualmente all’azione per la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro con il fruitore materiale delle prestazioni, senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso, entro il termine prescrizionale di 5 anni».
Siccome l'inefficacia del licenziamento è un istituto di notevole complessità teorica, si rinvia al Breve Manuale Operativo in Materia di Licenziamenti per ogni ulteriore dettaglio.
Pagina modificata per l'ultima volta in data 1 maggio 2016