LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
Sito internet curato dall'Avvocato Gianluca Teat
LICENZIAMENTO NELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO-LAVORATORE
Cosa sono le cooperative di produzione e lavoro?
Le cooperative di produzione e lavoro sono imprese costituite con lo scopo di procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori (ovverosia a condizioni «teoricamente» migliori di quelle che i singoli soci-lavoratori potrebbero incontrare sul mercato contrattando individualmente con i singoli datori di lavoro).
In quali settori operano in genere tali cooperative?
Tali cooperative sono attive soprattutto nei settori della ristorazione, delle pulizie, dei servizi di portineria, dei trasporti e dell’edilizia.
Qual è la legge di riferimento per tali realtà lavorative?
Il lavoro dei soci all’interno di tali realtà è disciplinato dalla Legge n. 142/2001.
Esistenza di un doppio rapporto: associativo e di lavoro
In questi casi, esistono due rapporti giuridici: un rapporto associativo e un rapporto di lavoro.
Dal primo (rapporto associativo) derivano una serie di diritti quali quello di partecipare alla gestione dell’impresa, contribuendo alla formazione/votazione degli organi di vertice, alle decisioni strategiche e alle scelte organizzative/produttive (questi diritti/poteri sono spesso più nominali che reali in particolar modo nelle cooperative più grandi e organizzate ove il singolo socio-lavoratore non ha un significativo «peso specifico»).
Il secondo (rapporto di lavoro) può assumere diverse forme: contratto di lavoro subordinato, autonomo o anche di altro tipo come una collaborazione coordinata non occasionale.
Qual è la particolarità normativa nell'ipotesi di socio-lavoratore subordinato?
I soci-lavoratori (con rapporto di lavoro subordinato) sono sottoposti a tutta la legislazione lavoristica (come la generalità dei dipendenti), ma non si applica l’art. 18 della Legge 300/1970 (Statuto Lavoratori) quando, assieme al contratto di lavoro, viene a cessare anche quello associativo.
Cosa si deve fare quando la cooperativa esclude il socio-lavoratore con delibera del consiglio di amministrazione e, successivamente, gli comunica anche la risoluzione del sottostante rapporto di lavoro?
La soluzione più prudente è la seguente: impugnare la delibera di esclusione dalla cooperativa davanti al Giudice Civile. Al tempo stesso, si deve considerare la lettera con cui viene comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro come un vero e proprio licenziamento da impugnare separatamente entro 60 giorni (con successivo deposito del ricorso entro 180 giorni nella cancelleria del Giudice del Lavoro).
L'Ordinanza 19 ottobre 2015 del Tribunale di Milano accoglie, infatti, tale soluzione. In tale pronuncia è stato chiaramente affermato che l’impugnazione davanti al solo Giudice Civile della delibera di esclusione del socio-lavoratore non può incidere sul sottostante rapporto di lavoro che ormai si è estinto a causa del licenziamento (non impugnato tempestivamente). Pertanto, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro va impugnata autonomamente entro 60 giorni secondo le regole generali vigenti in materia giuslavoristica con riferimento al licenziamento.
Tale ordinanza del Tribunale di Milano, almeno in parte, sembra contraddire la sentenza n. 2802 del 12 febbraio 2015 della Corte di Cassazione che, invece, affermava che l’esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa estingueva automaticamente il rapporto di lavoro sottostante (dunque non c'era bisogno di intimare il licenziamento né di impugnarlo, ma ogni questione relativa all’espulsione e alle sue conseguenze giuridiche rimaneva di competenza esclusiva del solo Giudice Civile).
Siccome in tale complessa materia esistono orientamenti particolari di alcuni giudici di merito, è preferibile essere prudenti e pedanti instaurando due diversi giudizi: uno civile avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di espulsione dalla cooperativa e uno del lavoro avente ad oggetto il sottostante licenziamento.
In tali casi, sussiste anche il problema teorico del rapporto tra i due giudizi (civile con oggetto l’esclusione dalla cooperativa e del lavoro con oggetto il licenziamento) che complica ulteriormente tale delicatissima materia. Tali frontiere concettuali sono ancora aperte e tutt’altro che risolte in modo definitivo e univoco.
Pagina modificata per l'ultima volta in data 1 maggio 2016