Licenziamento Collettivo

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

 

Sito internet curato dall'Avvocato Gianluca Teat

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

 

Cosa sono i licenziamenti collettivi?

 

I licenziamenti collettivi sono uno speciale istituto giuridico previsto dal nostro Legislatore al fine di regolamentare del delicato fenomeno della crisi/ristrutturazione aziendale.

 

Quali sono le disposizioni normative di riferimento?

 

La storica Legge n. 223/1991 con le modifiche apportate a seguito della Riforma Fornero (Legge n. 92/2012). Da ultimo è intervenuto in materia anche il Decreto Legislativo n. 23/2015 in attuazione della più organica riforma oggi nota come Jobs Act (Legge n. 183/2014).

 

Quali sono i presupposti per l’applicazione di tale procedura?

 

L’art. 24, comma 1, della Legge n. 223/1991 indica i presupposti per l’applicazione di tale procedura speciale.

 

«Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis e all'art. 5, commi da 1 a 5 (che disciplinano l’iter procedurale del licenziamento collettivo), si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.»

 

Differenza tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo

 

Per rientrare nella sfera di applicazione della disciplina del licenziamento collettivo, è necessario che il datore di lavoro (con i requisiti indicati al punto precedente) intenda effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni. Pertanto, se nell’arco di 120 giorni sono licenziati meno di 5 dipendenti a causa di una ristrutturazione aziendale, si applica la procedura prevista per il licenziamento individuale, in quanto si tratta di licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo (illustrati nelle precedenti pagine del presente sito).

 

Estensione dell’applicabilità della procedura prevista per i licenziamenti collettivi anche ai dirigenti

 

La Legge n. 161/2014 (art. 16) ha modificato l’art. 24 della Legge n. 223/1991 al fine di includere anche i dirigenti. Tale scelta normativa è stata la conseguenza della condanna della Repubblica Italiana da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per l’errato recepimento della direttiva n. 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi che si applica a tutto il personale (dirigenti inclusi) senza eccezioni di sorta (Corte di Giustizia dell’Unione Europea 13 febbraio 2014, Causa C-596/12).

 

Procedura da seguire per intimare un licenziamento collettivo

 

La procedura da seguire è indicata all’art. 4 della Legge n. 223/1991 a cui si rinvia (si vedano le pagine dedicate alla normativa vigente presenti in questo sito).

 

Per ogni altra questione tecnica in tale delicata materia e, in particolare con riferimento all'impugnazione del licenziamento, si rinvia al Breve Manuale Operativo in Materia di Licenziamenti. Infatti, siccome coesistono aspetti di diritto sindacale, di diritto del lavoro e numerose questioni socio-politiche, è preferibile la consultazione dell'opera nella sua versione integrale, in quanto tali tematiche mal si prestano a una semplificazione schematica.

 

Pagina modificata per l'ultima volta in data 1 maggio 2016

 

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