Dimissioni per Giusta Causa e NASPI

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

 

Sito internet curato dall'Avvocato Gianluca Teat

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA E NASPI

 

Se rassegno le dimissioni, avrò diritto all'indennità di disoccupazione NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego)?

 

Sì, ma solo se le dimissioni sono state rassegnate per giusta causa. Infatti, la NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), istituita con il Decreto Legislativo n. 22/2015 (in attuazione della Legge 183/2014 -Jobs Act-), fornisce una copertura economica unicamente in caso di perdita involontaria dell’occupazione (art. 3). Pertanto, potrà beneficiare di tale indennità di disoccupazione solamente il lavoratore che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa, non il dipendente che si dimetta senza motivi o per ragioni comunque non riconducibili alla nozione di giusta causa.

 

Quali sono i casi di dimissioni per giusta causa in cui l'INPS riconosce sicuramente l'indennità di disoccupazione NASPI?

 

La circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 di interpretazione del Decreto Legislativo n. 22/2015 all’art. 2.2. lett A indica i casi di dimissioni per giusta causa in cui l’INPS riconosce sicuramente il trattamento NASPI (a titolo esemplificativo). Si tratta di dimissioni motivate:

dal mancato pagamento della retribuzione;

dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

dal c.d. mobbing;

dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4, c.c.);

dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» previste dall’art. 2103 c.c.;

dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’INPS riconosce l’erogazione della NASPI anche in caso di dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità ex art. 55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

 

Principale problematica a livello operativo

 

Come anticipato nella precedente pagina, il principale problema operativo è dato dal fatto che il lavoratore deve dimostrare di essersi dimesso per giusta causa al fine di poter ottenere l'indennità di disoccupazione NASPI.

 

Più in particolare, cosa deve indicare il lavoratore all'INPS al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione quando si è dimesso per giusta causa?

 

Il dipendente deve dimostrare di essersi dimesso per giusta causa allegando tutto il materiale rilevante (ad esempio diffide, intimazioni, ricorso introduttivo per accertare la condotta di mobbing davanti al giudice del lavoro, eventuali denuncie-querele, sentenze e ogni altro documento utile contro il datore di lavoro). L'INPS richiederà anche l'impegno del lavoratore di comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

 

Cosa succede se il lavoratore non riesce a dimostrare l'esistenza della giusta causa?

 

L'INPS potrebbe chiedere la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione NASPI nel caso in cui l'eventuale giudizio sull'accertamento della giusta causa di dimissioni dovesse avere esito negativo.

 

Suggerimenti pratici in casi di questo tipo

 

Risulta evidente che in alcuni casi è piuttosto semplice dimostrare l'esistenza della giusta causa di dimissioni come, ad esempio, nell'ipotesi del mancato pagamento della retribuzione (è sufficiente allegare gli estratti conto della banca presso la quale viene accreditato lo stipendio e ogni altra documentazione rilevante), mentre è molto più problematico provare l'esistenza del mobbing o delle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative. In tali casi, sussiste sempre la possibilità che, in caso di soccombenza del lavoratore nel giudizio instaurato davanti al giudice del lavoro per accertare l'esistenza della giusta causa, l'INPS richieda la restituzione di quanto versato a titolo di indennità di disoccupazione NASPI.

 

«Fate due calcoli» prima di rassegnare le dimissioni: a quanto ammonta la NASPI?

 

La NASPI eroga un’indennità mensile di disoccupazione pari al 75 per cento della retribuzione persa come conseguenza della fine del rapporto di lavoro nel caso di retribuzione mensile pari o inferiore (nel 2015) all’importo di 1.195 Euro. Viene riconosciuta una somma aggiuntiva in caso di retribuzioni superiori a tale limite. In ogni caso, la Naspi non può mai superare (per l’anno 2015) l’importo mensile massimo di 1.300 Euro (art. 4 Decreto Legislativo n. 22/2015).

 

Pagina modificata per l'ultima volta in data 1 maggio 2016

 

 

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