Licenziamento Giustificato Motivo Soggettivo

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

 

Sito internet curato dall'Avvocato Gianluca Teat

LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO

 

Inquadramento sistematico

 

L'assenza di giusta causa, di giustificato motivo soggettivo o di giustificato motivo oggettivo rendono il licenziamento annullabile (non radicalmente nullo). A ciò corrisponde un regime sanzionatorio diverso rispetto a quello previsto per la nullità (che verrà analizzato nelle pagine successivo del presente sito).

 

Cos'è il licenziamento per giustificato motivo soggettivo?

 

Il giustificato motivo soggettivo consiste in «un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro». Tale nozione è legislativamente fissata all’art. 3 della Legge n. 604/1966.

 

Qual è la differenza tra giustificato motivo oggettivo e giusta causa di licenziamento?

 

La differenza tra le due nozioni risiede nella maggiore o minore gravità degli inadempimenti del lavoratore (sul punto si veda Cass. n. 14551/2000 che affronta in modo estremamente dettagliato tale problematica).

 

Più in dettaglio: nel caso della giusta causa si è in presenza di condotte generalmente molto gravi e tali da non consentire la prosecuzione, anche solamente temporanea, del rapporto (art. 2119 c.c.), in quanto compromettono irreversibilmente il rapporto fiduciario. Nell'ipotesi del giustificato motivo soggettivo si tratta di condotte, tendenzialmente colpose (e non dolose), di minore entità, attinenti strettamente al rapporto contrattuale (e non estranee a esso come si può verificare nel caso della giusta causa) che sono comunque idonee a compromettere il rapporto fiduciario, in quanto generano un serio dubbio sull’attitudine del lavoratore a svolgere correttamente le sue mansioni.

 

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo e licenziamento disciplinare

 

In presenza di inadempimenti del dipendente che possano integrare gli estremi per intimare un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, si dovrà seguire la procedura prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in materia di sanzioni disciplinari. Non sussistono i dubbi che invece esistono in materia di giusta causa descritti nella pagina precedente, in quanto, in caso di giustificato motivo soggettivo, la condotta è sempre relativa a inadempimenti del contratto di lavoro e non a fatti estranei allo stresso.

 

Esempi di condotte che possono legittimare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo

 

1) scarso rendimento del dipendente

2) utilizzo abusivo per fini personali da parte del dipendente di strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro

3) assenze ingiustificate del dipendente dal posto di lavoro

4) dipendente che non ottempera a direttive/ordini del datore di lavoro.

 

Sussiste l'obbligo di preavviso nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo?

 

Sì, il lavoratore a cui viene intimato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo ha diritto al preavviso e alla retribuzione per tale periodo.

 

Pagina modificata per l'ultima volta in data 1 maggio 2016

 

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